ARTICOLO 1. Costituzione.
E' costituito, con sede in Milano, via Botticelli 19, un
ente denominato "Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle
arti grafiche, eretto in ente morale con Decreto Presidente
della Repubblica 30.06.1954 n. 1229. L'Ente ha facoltà di
istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie
e rappresentanze sia all'estero che in Italia.
ARTICOLO 2. Scopo.
L'Istituto ha per scopo di promuovere, migliorare e sviluppare
la cultura e l'istruzione professionale nel settore delle
arti grafiche come mezzo per: concorrere alla qualificazione
dei giovani per favorirne le opportunità di occupazione;
elevare la capacità ed efficienza professionale nonché la
personalità morale dei lavoratori; fornire alle imprese
ed alle associazioni del settore ogni supporto, dal punto
di vista della formazione permanente dei lavoratori, per
assecondare i processi di evoluzione tecnologica, attraverso
la promozione di corsi, studi e confronti tecnici.
ARTICOLO 3. Soci.
I soci si distinguono in due categorie: soci ordinari e
soci benemeriti.
ARTICOLO 4. Soci ordinari.
Sono soci ordinari dell'Istituto gli industriali titolari
o legali rappresentanti di aziende grafiche regolarmente
iscritte all'Unione Industriali Grafici Cartotecnici Trasformatori
Carta e Affini della Provincia di Milano od appartenenti
ad altra organizzazione industriale grafica alla stessa
collegata che facciano domanda di associazione, con pagamento
di contributi annuali di iscrizione la cui misura, modalità
e tempi di riscossione sono determinate a norma del disposto
dell'art. 12 punto 3 del presente Statuto. La qualità di
socio ordinario è parimenti riconosciuta agli industriali
titolari o legali rappresentanti di altre aziende industriali
grafiche, nonché di aziende giornalistiche, editrici o affini
che ne facciano domanda, con pagamento di una quota annuale
di iscrizione determinata a norma del disposto dell'art.
12 punto 3 del presente Statuto. Quote di iscrizione di
più elevato importo possono essere versate dai soci intenzionati
ad offrire un sostegno particolare all'Istituto, senza che,
comunque ed anche in questo caso, diano diritto a maggiori
o diverse prestazioni rispetto all'attività svolta dall'Ente
nei confronti degli associati in conformità alle finalità
istituzionali.
ARTICOLO 5. Soci benemeriti.
Soci benemeriti sono coloro che, a giudizio insindacabile
del Consiglio di Amministrazione, abbiano reso importanti
servigi all'Istituto.
ARTICOLO 6. Cessazione della qualità di socio.
La qualità di socio si perde: per mancanza di versamento
della quota di iscrizione annuale così come regolamentata
dalla delibera assembleare annuale di cui all'art.12 punto
3; per dimissioni; per radiazione.
ARTICOLO 7. Radiazione.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto può radiare
il socio che abbia compiuto atti indegni o comunque pregiudizievoli
all'Istituto o incompatibili con i suoi fini. Il Socio escluso
può ricorrere all'Assemblea generale entro un mese dalla
data di comunicazione del provvedimento e il ricorso deve
essere sottoposto all'Assemblea nella sua prima convocazione.
Nel frattempo l'esercizio di tutti i diritti di Socio è
sospeso.
ARTICOLO 8. Organi sociali.
Gli organi dell'Istituto sono: l'Assemblea dei soci; il
Consiglio di Amministrazione; il Presidente onorario, se
nominato; il Presidente effettivo; il Collegio dei Sindaci.
ARTICOLO 9 . Dell'Assemblea.
L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in via ordinaria
una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale e, in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga
opportuno il Consiglio di Amministrazione o ne faccia richiesta
scritta almeno un decimo dei Soci.
ARTICOLO 10. Convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea viene convocata con avviso da spedirsi con
lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data della
riunione. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo,
del giorno e dell'ora della convocazione, nonché l'ordine
del giorno con gli argomenti da trattarsi. In caso di particolare
urgenza, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea
potrà essere convocata con preavviso di cinque giorni, sempre
con l'osservanza delle modalità di cui al precedente comma.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente onorario, se presente,
o , in caso di assenza di questi, dal Presidente effettivo
o da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione
per sostituirlo.
ARTICOLO 11. Validità dell'Assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita,
ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, quando siano presenti
almeno la metà degli associati. In seconda convocazione,
da tenersi entro 15 giorni dalla prima, l'Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Socio
ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro
Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può ricevere
più di due deleghe.
ARTICOLO 12. Attribuzioni, deliberazioni e votazioni
dell'Assemblea.
E' di competenza dell'Assemblea: esaminare e discutere
i rendiconti della gestione dell'Istituto, il bilancio preventivo
e il conto consuntivo e deliberare in proposito; esaminare
e discutere le relazioni e l'operato degli organi direttivi
dell'Istituto; determinare, sulla base della proposta del
Consiglio di Amministrazione, la quota associativa annuale,
fissandone misura, modalità e tempi di riscossione; garantire
l'attuazione dei fini dell'Istituto stesso; eleggere gli
organi sociali; deliberare su quanto altro venga ad essa
sottoposto dal Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni
dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti senza tenere
conto degli astenuti e dei voti nulli. L'Assemblea può nominare
due o più scrutatori.
ARTICOLO 13. Segretario dell'Assemblea e verbali.
Da Segretario dell'Assemblea funge il Segretario del Consiglio
di Amministrazione o, in sua assenza, altra persona nominata
dall'Assemblea stessa. Di ogni Assemblea viene redatto verbale
da trascriversi su apposito registro, e ivi firmato dal
Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
ARTICOLO 14. Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 membri
di cui sette eletti dall'Assemblea generale fra i Soci,
tre scelti dalla stessa Assemblea fra cinque persone di
particolare competenza professionale, da proporsi dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori poligrafici nell'ambito
della Lombardia, uno designato dalla Giunta Municipale di
Milano e uno dal Ministero della Pubblica Istruzione.
ARTICOLO 15. Riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione
del Presidente effettivo dell'Istituto, ogni qual volta
egli lo reputi necessario o quando lo richieda almeno un
quinto dei suoi componenti. La convocazione viene effettuata
con lettera recante l'indicazione del luogo, dell'ora dell'adunanza
nonché dell'ordine del giorno relativo.
ARTICOLO 16. Validità delle riunioni e attribuzioni
del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
quando sono presenti almeno sei dei suoi membri. Le riunioni
sono presiedute dal Presidente effettivo dell'Istituto.
Al Consiglio di Amministrazione spettano indistintamente
tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Istituto. Così, senza pregiudizio della generalità,
il Consiglio può acquistare, vendere e permutare beni mobili
e immobili; accettare o rifiutare donazioni, eredità o legati;
costituire ipoteche e rinunziare ad esse esonerando i Conservatori
delle inerenti responsabilità; nominare procuratori generali
o particolari ad negotia, direttori ed institori fissandone
i poteri; assumere e licenziare personale; compiere qualsiasi
operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa
Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico
e privato; e in genere compiere ogni atto che ritenga opportuno
per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
Per l'ordinaria amministrazione o direzione dell'Istituto
il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni e i propri
poteri, compreso l'uso della firma sociale, a uno o più
dei suoi membri o ad un Direttore anche estraneo.
ARTICOLO 17. Deliberazioni, votazioni e verbali del
Consiglio di Amministrazione.
Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto
ad un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza
assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto
di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
vengono redatti verbali firmati dal Presidente e dal Segretario
del Consiglio.
ARTICOLO 18. Durata del Consiglio di Amministrazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica
tre anni e sono rieleggibili; venendo a mancare, nel corso
dell'esercizio, uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione
può sostituirli su propria deliberazione, fino a che la
prima Assemblea non abbia provveduto ad eleggere i successori.
I Consiglieri nominati secondo il precedente comma scadono
con gli altri alla fine del triennio. In ogni caso, tuttavia,
le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri in carica
importano le dimissioni dell'intero Consiglio.
ARTICOLO 19. Presidente onorario.
Il Presidente onorario, se nominato, sarà eletto dall'Assemblea
fra coloro, anche estranei ai Soci, che abbiano alte benemerenze
nell'industria grafica, editoriale o affini.
ARTICOLO 20. Presidente effettivo.
Il Presidente effettivo è eletto dall'Assemblea tra i Soci
Consiglieri di Amministrazione dell'Istituto, dura in carica
tutto il tempo in cui fa parte del Consiglio stesso ed è
rieleggibile.
ARTICOLO 21. Attribuzioni del Presidente.
Sono attribuzioni del Presidente tutte quelle previste
dal presente Statuto e in particolare: la rappresentanza
legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio;
l'assunzione ed il licenziamento del personale dell'Istituto;
quant'altro inerente alla normale e ordinaria amministrazione
dell'Istituto. Egli può delegare a taluno dei Consiglieri
in collegio o singolarmente, alcuni dei suoi poteri.
ARTICOLO 22. Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno
un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso
di assenza o di impedimento.
ARTICOLO 23. Tesoriere e Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti
un Tesoriere, fissandone le attribuzioni. Su proposta del
Presidente, nomina un Segretario anche esterno al Consiglio.
Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli organi
dell'Istituto e vi assiste senza voto deliberativo. Mancando
il Segretario le sue mansioni sono svolte da un Consigliere,
delegato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 24. Collegio dei Sindaci.
Il Collegio dei Sindaci, nominato dall'Assemblea, è composto
da tre membri effettivi e da due supplenti. L'Assemblea
designa pure il Presidente del Collegio. Il Collegio dei
Sindaci vigila sul buon andamento della gestione economico-finanziaria
dell'Istituto e presenta all'Assemblea la propria relazione
sul bilancio e rendiconto annuale. I componenti il Collegio
dei Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 25. Patrimonio dell'Associazione.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dall'immobile
di via Mangiagalli 1, donato dalla Società Rizzoli & c.
per l'Arte della Stampa in Milano, con atto notarile Guido
Ripamonti, 1 agosto 1951, n. 3146 di repertorio. dalla somma
di lire 10.000.000 erogata dall'Unione Industriali Grafici
Cartotecnici Trasformatori Carta e Affini della Provincia
di Milano, come inizio della sottoscrizione a favore dell'Associazione
"Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle arti grafiche"
fra gli industriali milanesi; da altre somme che saranno
annualmente erogate dal Comitato Provinciale Paritetico
per l'Istruzione Professionale Grafica della provincia di
Milano; l'Istituto inoltre trae i propri mezzi finanziari
dai seguenti cespiti: donazioni, oblazioni, contributi e
lasciti di privati; sovvenzioni e contributi di Enti pubblici
e privati; quote di iscrizione dei soci; contributi eventualmente
scaturenti da tutte le attività idonee a dare attuazione
allo scopo sociale previsto all'art.2; valorizzazione del
patrimonio immobiliare, in particolare con l'offerta ad
aziende, enti ed associazioni di spazi idoneamente attrezzati
per riunioni, corsi, assemblee.
ARTICOLO 26. Esercizio sociale.
L'esercizio sociale inizia il 1 settembre di ogni anno
e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
ARTICOLO 27. Bilanci e rendiconti.
Ogni anno devono essere compilati a cura del Consiglio
di Amministrazione dal Tesoriere e sottoposti all'Assemblea
ordinaria con le relazioni del Consiglio stesso e del Collegio
sindacale, il bilancio patrimoniale, il rendiconto delle
entrate e delle uscite e il bilancio preventivo.
ARTICOLO 28. Modifiche statutarie.
Le modifiche del presente Statuto debbono essere deliberate
dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, col voto
favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti ai Soci
stessi. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole
della maggioranza dei presenti purchè questi rappresentino
almeno un terzo dei Soci.
ARTICOLO 29. Dello scioglimento.
Lo scioglimento dell'Istituto può essere deliberato soltanto
da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata per
discutere di questo solo problema e della conseguente devoluzione
del patrimonio sociale, che in ogni caso dovrà essere destinato
a scopi di istruzione professionale in campo grafico. La
proposta di scioglimento deve in ogni caso riportare l'approvazione
di almeno tre quarti dei voti spettanti agli associati.
In caso di approvazione, la stessa Assemblea nominerà un
Collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri,
e ne fisserà i poteri.
ARTICOLO 30. Per tutto quanto non specificamente
previsto dal presente Statuto sono applicabili le disposizioni
di legge.