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ARTICOLO 1. Costituzione.

E' costituito, con sede in Milano, via Botticelli 19, un ente denominato "Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle arti grafiche, eretto in ente morale con Decreto Presidente della Repubblica 30.06.1954 n. 1229. L'Ente ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia all'estero che in Italia.

ARTICOLO 2. Scopo.

L'Istituto ha per scopo di promuovere, migliorare e sviluppare la cultura e l'istruzione professionale nel settore delle arti grafiche come mezzo per: concorrere alla qualificazione dei giovani per favorirne le opportunità di occupazione; elevare la capacità ed efficienza professionale nonché la personalità morale dei lavoratori; fornire alle imprese ed alle associazioni del settore ogni supporto, dal punto di vista della formazione permanente dei lavoratori, per assecondare i processi di evoluzione tecnologica, attraverso la promozione di corsi, studi e confronti tecnici.

ARTICOLO 3. Soci.

I soci si distinguono in due categorie: soci ordinari e soci benemeriti.

ARTICOLO 4. Soci ordinari.

Sono soci ordinari dell'Istituto gli industriali titolari o legali rappresentanti di aziende grafiche regolarmente iscritte all'Unione Industriali Grafici Cartotecnici Trasformatori Carta e Affini della Provincia di Milano od appartenenti ad altra organizzazione industriale grafica alla stessa collegata che facciano domanda di associazione, con pagamento di contributi annuali di iscrizione la cui misura, modalità e tempi di riscossione sono determinate a norma del disposto dell'art. 12 punto 3 del presente Statuto. La qualità di socio ordinario è parimenti riconosciuta agli industriali titolari o legali rappresentanti di altre aziende industriali grafiche, nonché di aziende giornalistiche, editrici o affini che ne facciano domanda, con pagamento di una quota annuale di iscrizione determinata a norma del disposto dell'art. 12 punto 3 del presente Statuto. Quote di iscrizione di più elevato importo possono essere versate dai soci intenzionati ad offrire un sostegno particolare all'Istituto, senza che, comunque ed anche in questo caso, diano diritto a maggiori o diverse prestazioni rispetto all'attività svolta dall'Ente nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5. Soci benemeriti.

Soci benemeriti sono coloro che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, abbiano reso importanti servigi all'Istituto.

ARTICOLO 6. Cessazione della qualità di socio.

La qualità di socio si perde: per mancanza di versamento della quota di iscrizione annuale così come regolamentata dalla delibera assembleare annuale di cui all'art.12 punto 3; per dimissioni; per radiazione.

ARTICOLO 7. Radiazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto può radiare il socio che abbia compiuto atti indegni o comunque pregiudizievoli all'Istituto o incompatibili con i suoi fini. Il Socio escluso può ricorrere all'Assemblea generale entro un mese dalla data di comunicazione del provvedimento e il ricorso deve essere sottoposto all'Assemblea nella sua prima convocazione. Nel frattempo l'esercizio di tutti i diritti di Socio è sospeso.

ARTICOLO 8. Organi sociali.

Gli organi dell'Istituto sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente onorario, se nominato; il Presidente effettivo; il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 9 . Dell'Assemblea.

L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione o ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci.

ARTICOLO 10. Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata con avviso da spedirsi con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattarsi. In caso di particolare urgenza, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà essere convocata con preavviso di cinque giorni, sempre con l'osservanza delle modalità di cui al precedente comma. L'Assemblea è presieduta dal Presidente onorario, se presente, o , in caso di assenza di questi, dal Presidente effettivo o da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione per sostituirlo.

ARTICOLO 11. Validità dell'Assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, quando siano presenti almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, da tenersi entro 15 giorni dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può ricevere più di due deleghe.

ARTICOLO 12. Attribuzioni, deliberazioni e votazioni dell'Assemblea.

E' di competenza dell'Assemblea: esaminare e discutere i rendiconti della gestione dell'Istituto, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e deliberare in proposito; esaminare e discutere le relazioni e l'operato degli organi direttivi dell'Istituto; determinare, sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota associativa annuale, fissandone misura, modalità e tempi di riscossione; garantire l'attuazione dei fini dell'Istituto stesso; eleggere gli organi sociali; deliberare su quanto altro venga ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti senza tenere conto degli astenuti e dei voti nulli. L'Assemblea può nominare due o più scrutatori.

ARTICOLO 13. Segretario dell'Assemblea e verbali.

Da Segretario dell'Assemblea funge il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, altra persona nominata dall'Assemblea stessa. Di ogni Assemblea viene redatto verbale da trascriversi su apposito registro, e ivi firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ARTICOLO 14. Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 membri di cui sette eletti dall'Assemblea generale fra i Soci, tre scelti dalla stessa Assemblea fra cinque persone di particolare competenza professionale, da proporsi dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori poligrafici nell'ambito della Lombardia, uno designato dalla Giunta Municipale di Milano e uno dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ARTICOLO 15. Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente effettivo dell'Istituto, ogni qual volta egli lo reputi necessario o quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti. La convocazione viene effettuata con lettera recante l'indicazione del luogo, dell'ora dell'adunanza nonché dell'ordine del giorno relativo.

ARTICOLO 16. Validità delle riunioni e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno sei dei suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente effettivo dell'Istituto. Al Consiglio di Amministrazione spettano indistintamente tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. Così, senza pregiudizio della generalità, il Consiglio può acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili; accettare o rifiutare donazioni, eredità o legati; costituire ipoteche e rinunziare ad esse esonerando i Conservatori delle inerenti responsabilità; nominare procuratori generali o particolari ad negotia, direttori ed institori fissandone i poteri; assumere e licenziare personale; compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato; e in genere compiere ogni atto che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Per l'ordinaria amministrazione o direzione dell'Istituto il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni e i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, a uno o più dei suoi membri o ad un Direttore anche estraneo.

ARTICOLO 17. Deliberazioni, votazioni e verbali del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono redatti verbali firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

ARTICOLO 18. Durata del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili; venendo a mancare, nel corso dell'esercizio, uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione può sostituirli su propria deliberazione, fino a che la prima Assemblea non abbia provveduto ad eleggere i successori. I Consiglieri nominati secondo il precedente comma scadono con gli altri alla fine del triennio. In ogni caso, tuttavia, le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri in carica importano le dimissioni dell'intero Consiglio.

ARTICOLO 19. Presidente onorario.

Il Presidente onorario, se nominato, sarà eletto dall'Assemblea fra coloro, anche estranei ai Soci, che abbiano alte benemerenze nell'industria grafica, editoriale o affini.

ARTICOLO 20. Presidente effettivo.

Il Presidente effettivo è eletto dall'Assemblea tra i Soci Consiglieri di Amministrazione dell'Istituto, dura in carica tutto il tempo in cui fa parte del Consiglio stesso ed è rieleggibile.

ARTICOLO 21. Attribuzioni del Presidente.

Sono attribuzioni del Presidente tutte quelle previste dal presente Statuto e in particolare: la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio; l'assunzione ed il licenziamento del personale dell'Istituto; quant'altro inerente alla normale e ordinaria amministrazione dell'Istituto. Egli può delegare a taluno dei Consiglieri in collegio o singolarmente, alcuni dei suoi poteri.

ARTICOLO 22. Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ARTICOLO 23. Tesoriere e Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti un Tesoriere, fissandone le attribuzioni. Su proposta del Presidente, nomina un Segretario anche esterno al Consiglio. Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli organi dell'Istituto e vi assiste senza voto deliberativo. Mancando il Segretario le sue mansioni sono svolte da un Consigliere, delegato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 24. Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci, nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. L'Assemblea designa pure il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Sindaci vigila sul buon andamento della gestione economico-finanziaria dell'Istituto e presenta all'Assemblea la propria relazione sul bilancio e rendiconto annuale. I componenti il Collegio dei Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25. Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dall'immobile di via Mangiagalli 1, donato dalla Società Rizzoli & c. per l'Arte della Stampa in Milano, con atto notarile Guido Ripamonti, 1 agosto 1951, n. 3146 di repertorio. dalla somma di lire 10.000.000 erogata dall'Unione Industriali Grafici Cartotecnici Trasformatori Carta e Affini della Provincia di Milano, come inizio della sottoscrizione a favore dell'Associazione "Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle arti grafiche" fra gli industriali milanesi; da altre somme che saranno annualmente erogate dal Comitato Provinciale Paritetico per l'Istruzione Professionale Grafica della provincia di Milano; l'Istituto inoltre trae i propri mezzi finanziari dai seguenti cespiti: donazioni, oblazioni, contributi e lasciti di privati; sovvenzioni e contributi di Enti pubblici e privati; quote di iscrizione dei soci; contributi eventualmente scaturenti da tutte le attività idonee a dare attuazione allo scopo sociale previsto all'art.2; valorizzazione del patrimonio immobiliare, in particolare con l'offerta ad aziende, enti ed associazioni di spazi idoneamente attrezzati per riunioni, corsi, assemblee.

ARTICOLO 26. Esercizio sociale.

L'esercizio sociale inizia il 1 settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

ARTICOLO 27. Bilanci e rendiconti.

Ogni anno devono essere compilati a cura del Consiglio di Amministrazione dal Tesoriere e sottoposti all'Assemblea ordinaria con le relazioni del Consiglio stesso e del Collegio sindacale, il bilancio patrimoniale, il rendiconto delle entrate e delle uscite e il bilancio preventivo.

ARTICOLO 28. Modifiche statutarie.

Le modifiche del presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, col voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti ai Soci stessi. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti purchè questi rappresentino almeno un terzo dei Soci.

ARTICOLO 29. Dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Istituto può essere deliberato soltanto da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata per discutere di questo solo problema e della conseguente devoluzione del patrimonio sociale, che in ogni caso dovrà essere destinato a scopi di istruzione professionale in campo grafico. La proposta di scioglimento deve in ogni caso riportare l'approvazione di almeno tre quarti dei voti spettanti agli associati. In caso di approvazione, la stessa Assemblea nominerà un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, e ne fisserà i poteri.

ARTICOLO 30. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto sono applicabili le disposizioni di legge.






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